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Stipendi: addio ai pagamenti in contante

Stipendi: addio ai pagamenti in contante

La legge di bilancio 2018 stabilisce definitivamente il divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in contanti direttamente al lavoratore

Non sarà più possibile, per il datore di lavoro, pagare al dipendente lo stipendio direttamente in contatti, ma sarà necessario utilizzare strumenti alternativi oppure affidarsi a banche e poste.

Acquista ufficialità con l'approvazione definitiva della manovra di bilancio 2018 (per approfondimenti: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità) la misura tesa a salvaguardare i lavoratori dalla pratica delle "buste paga false" perpetrate da molte aziende.

Un'abitudine costata cara a molti dipendenti che si erano visti spesso costretti dal proprio datore di lavoro a firmare una busta paga a importo pieno, nonostante gli venissero poi corrisposte in contanti somme inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi, dietro minaccia di licenziamento (per approfondimenti: Stipendi: addio contante).

Stipendi: niente più pagamenti in contanti

La legge di bilancio stabilisce a chiare lettere che i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
 
Per "rapporto di lavoro" rilevante ai sensi della menzionata disposizione, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Viene precisato, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
 
Il divieto e i nuovi obblighi, invece, non troveranno applicazione nei rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), ai rapporti di lavoro domestico (legge n. 339/1958), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 
Stipendi: le modalità di pagamento ammesse
 
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
 
In quest'ultimo caso, l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
 
Sanzioni: fino a 5mila euro per i trasgressori
 
Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento previsto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
 
Gli obblighi e le relative sanzioni previsti dalla legge si applicheranno a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della manovra di bilancio.

 

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Sede territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR) - coordinatore avv. Luca Cenerario -

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che è operativa la nuova sede Territoriale di SAN DONACI - BRINDISI SUD (BR).

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale è ubicata alla via San Pancrazio nr. 130, coordinata e rappresentata dall’avv. Luca Cenerario, specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di San Donaci - Brindisi sud è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team al nostro nuovo referente: avv. Luca Cenerario, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: SAN DONACI - BRINDISI SUD

Via San Pancrazio, 130 - San Donaci (BR) 72025

Coordinatore Territoriale: avv. Luca Cenerario

Contatti: +39 348 511 87 52

Mail: info.sandonaciQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede Territoriale di LECCO - avv. Cristiana Cereda

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 04.02.2019 sarà operativa e presente nella Provincia di Lecco (LC) e più precisamente nel Comune di MERATE (LC).

Pertanto tutti i cittadini del predetto Comune e delle aree limitrofe della Provincia, bisognosi di assistenza e tutela, potranno recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti. 

La sede territoriale di LECCO (LC) sarà ubicata nel Comune di Merate alla Via Statale nr. 5/R coordinata e rappresentata dall’avv. CRISTIANA CEREDA, specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di LECCO è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team alla nuova referente: avv. Cristiana Cereda, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: LECCO

Indirizzo: via Statale, 5R - Merate (LC) 23807

Coordinatore Territoriale: avv. Cristiana Cereda

Contatti: mobile: +39 328 54 66 577

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Facebook: scatta la diffamazione aggravata per chi insulta in bacheca

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8328/2016, ha confermato la linea dura nei casi di offese pubblicate sui social network

Che differenza c’è fra l’offesa arrecata a una persona tramite un "post" pubblicato sulla bacheca di Facebook e l'offesa a mezzo stampa? Nessuna sotto il profilo penale perché entrambe le condotte integrano il reato di diffamazione. A dirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, lan.8328/16 con cui tornata ad esprimersi su una questione di rilevante interesse nell'era del web 2.0. ossia quello della diffamazione a mezzo Facebook. Il reato di diffamazione disciplinato dall’595 codice penalepunisce chiunque, fuori dei casi in cui si configura il reato d'ingiuria, offende l'altrui reputazione comunicando con più persone; il 3^ comma della norma prevede come circostanza aggravante del reato l'offesa recata a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La Suprema Corte ha statuito infatti che anche la rete di amicizie di Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e di amplificare l'offesa in ambiti sociali allargati . Da ciò ne consegue cheper chi offende a mezzo Facebook può scattare sia il reato di diffamazione sia l’aggravante del mezzo di pubblicità perché il fatto viene commesso sfruttando la pubblicizzazione su un profilo di Facebook. 

Descrizione del caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione ha riguardato un caso di diffamazione aggravata ai danni dell’attuale presidente della Croce Rosa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri. Un componente della stessa associazione, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva infatti diffuso ad ampio raggio su Facebook diversi post offensivitramite la bacheca, allegando anche una foto che ritraeva la persona offesa. Dopo la condanna da parte dei giudici di merito egli ha deciso di proporre ricorso per Cassazione sottolineando che le copie stampate delle pagine internet, allegate alla querela sporta dalla parte offesa, non offrivano da sole garanzie certe, né sull'autenticità e integrità dei messaggi, né sulla loro provenienza da un eventuale sito effettivamente intestato a lui. Gli Ermellini hanno però ritenuto non decisive le sue doglianze e si sono concentrati sulle funzioni e sulle possibili modalità di utilizzo diFacebook. Una delle quali può estrinsecarsi nella socializzazione da parte di gruppi di soggetti delle rispettive esperienze di vita, come è successo nel caso di specie. Viene a valorizzarsi in tali casi innanzitutto il rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti.

Funzione dei social media e reato di diffamazione aggravata

I giudici di legittimità hanno statuito quindi che pubblicare su un profilo di Facebook, una certa frase diffamatoria significa renderla sempre leggibile e condivisibile da più persone, che può essere più o meno ampia a seconda che il contenuto sia pubblico o riservato. Ne consegue che la pubblicazione di un commento offensivo su FB che realizzando di conseguenza la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione della frase tra un gruppo di persone, configura il reato aggravato di cui all’articolo 595 codice penale, 3^ comma. E ciò perché per la consumazione del reato è sufficiente raggiungere una pluralità di persone, da cui consegue un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. Insindacabile deve dunque ritenersi la decisione della Suprema Corte di condannare l’imputato alla pena di 1.500 euro di multa.

 

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