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Reclami e Consulenze

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SERVIZIO ASSITENZA E CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEI SOLI ASSOCIATI

Convenzioni

L’associazione ha come scopo quello di tutelare i diritti fondamentali dei consumatori attraverso attività di assistenza, consulenza, formazione, informazione, la promozione di iniziative e la sensibilizzazione della stampa e dell’opinione pubblica sui temi di interesse.

I soci di Consumitalia hanno inoltre la possibilità di accedere a condizioni di favore e di usufruire di una serie di vantaggi offerti dalle strutture con noi convenzionate (assicurative, alberghiere, settore fitness, viaggi, ristorazioni, cinema, etc.).

Assegno di disoccupazione: chi ne beneficia e come richiederlo

Decreto Ministero, Lavoro e politiche sociali 29/10/2015 , G.U. 18/01/2016

L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi.

Qualora il lavoratore abbia gia' fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l'ASDI e' erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.


E' quanto prevede il D.M. Lavoro 29 ottobre 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13) recante Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).

L'importo dell'ASDI e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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Circolazione stradale: i chiarimenti su divieto di fumo, Rc auto e revisione

Ministero dell'Interno, circolare 11/02/2016 n° 300/A/1001/16/101/3/3/9

Pubblichiamo il testo della circolare n. 300/A/1001/16/101/3/3/9 dell'11 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'Interno illustra alcune novità introdotte in tema di circolazione stradale dal decreto legislativo n. 6/2016 e dalla Legge di Stabilità 2016.

Si tratta, in particolare, del divieto di fumo in auto e di ulteriori casi di infrazioni stradali accertabili mediante dispositivi di controllo da remoto; fra queste la mancanza di copertura assicurativa e l'omessa revisione dei veicoli.

Divieto di fumo in auto

Il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso il divieto di fumo al conducente e ai passeggeri a bordo di autoveicoli (in sosta o in movimento), in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. 

Il divieto riguarda solo gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada, con esclusione quindi di ciclomotori e motoveicoli anche se dotati di carrozzeria chiusa. 

In caso di violazione si applica la sanzione da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata quando la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o davanti a bambini fino a 12 anni di età. 

La procedura applicabile è quella prevista dalla Legge n. 689/1981, come ridefinita in base all'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 dicembre 2014 (v. allegato alla circolare).

Nuovi casi di accertamento da remoto delle violazioni

La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 201, comma 1-bis, Codice della Strada, ha introdotto nuove ipotesi nelle quali è consentito l'accertamento da remoto delle infrazioni, cioè senza contestazione immediata:

  • mancanza di revisione (art. 80);
  • mancanza di copertura assicurativa (art. 193);
  • sovraccarico dei veicoli (art. 167).

Per l'accertamento di queste violazioni occorrono apparecchiature espressamente approvate a tale scopo. 

Per la mancanza di copertura assicurativa comunque resta ferma la possibilità di utilizzare dispositivi approvati per l'accertamento di altre violazioni (es. dispositivi di controllo della velocità, dell'accesso in ZTL, attraversamento di intersezioni semaforizzate ecc.).

Il Ministero ricorda infine che, in caso di stipula a distanza dei contratti di assicurazione Rc auto, la trasmissione del certificato assicurativo avviene su supporto cartaceo tramite posta oppure, se il contraente ha dato il consenso, anche tramite posta elettronica. In questa seconda ipotesi, in caso di controllo su strada il conducente non potrà più esibire il certificato assicurativo originale in formato cartaceo; al riguardo il Ministero si riserva di fornire direttive dopo i necessari chiarimenti con l'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni).

 notizia pubblicata su Altalex, 18 febbraio 2016

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