Consumitalia

Consumitalia

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

Truffe telefoniche: basta rispondere sì per cambiare contratto

"Lei è la signora…" la mera risposta affermativa viene registrata e usata per simulare il consenso al cambio di gestore di luce o gas. L'allarme della Polizia.

Un semplice "si" può costare caro, magari scandito inconsapevolmente e automaticamente in risposta a una domanda banale del tipo "È lei il Sig. o la Sig.ra ...?". È questo ilmodus operandi di un sistema truffaldino individuato dalla Polizia di Stato che ne ha parlato sulla pagina Facebook "Una Vita da Social".

Come funziona la truffa ? 

Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto strane telefonate da parte di società delle quali non vengono fornite generalità ben precise, interessate alle bollette di luce e gas; in realtà, tali contatti sono finalizzati a estorcere con l'inganno i dati necessari per effettuare un passaggio da un gestore all'altro, all'insaputa del titolare del contratto.
Chi contatta evidenzia al consumatore di aver riscontrato il pagamento di un prezzo troppo elevato per le bollette e, pertanto, assicura che dal mese successivo verrà attivata una tariffa più conveniente valida per tutto il 2016 e il 2017. Come fare? Basta solo fornire una bolletta e la truffa è servita: lo scopo, infatti, è quello di ottenere il numero di codice identificativo "Pod" per la bolletta dell'energia elettrica e "Pdr" per quella del gas.

Il consenso fornito con l'inganno

Questi codici rappresentano dati necessari per attivare il passaggio di gestore e possono essere anche forniti telefonicamente: il contratto, infatti, può essere stipulato per telefono e la registrazione della conversazione prova il consenso del cliente.

Consenso che viene fornito con un "Si" che è stato registrato a inizio telefonata rispondendo alla domanda "E' lei il signor/la signora…" e che poi viene usato per fingere l'assenso a un nuovo contratto mai chiesto.

Come difendersi ?

Sconfiggere l'istinto di rispondere con il fatidico "si" è difficile, ma con la dovuta attenzione è possibile giocare in anticipo, magari chiedendo all'operatore di identificarsi, per comprendere chi è che sta chiamando. Inutile aggiungere dinon fornire dati come POD e PDR al telefono se non si è sicuri di stare parlando con il proprio gestore.

Se, invece, è stato attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas mai richiesto, è possibile proporre apposito reclamo al fornitore per disconoscere la stipulazione, evidenziando di non aver mai acconsentito ad alcun cambio.

Inoltre, come disposto dalla c.d direttiva consumatori, d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, il contratto concluso per telefono deve necessariamente essere confermato per iscritto.

Quando il contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore che sarà vincolato solo dopo aver controfirmato l'offerta o averla accettata per iscritto. 

La disposizione si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento: in caso di fornitura non richiesta, il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

  • Pubblicato in truffe
  • 0

Cambio del gestore telefonico: Consumitalia spiega come impugnare e disconoscere i costi di disattivazione

Cambio del gestore telefonico: alcuni utenti si sono rivolti a Consumitalia per impugnare e disconoscere i costi di disattivazione

Quando un utente decide di cambiare operatore di telefonia stipula un contratto con un altro gestore. Quest’ultimo comunicherà al precedente operatore la volontà di recedere dal contratto e richiederà la migrazione del numero telefonico. Pertanto le uniche attività che consentono di “migrare” vengono svolte non dal vecchio operatore, bensì dal nuovo.

Nel caso di passaggio da un operatore telefonico ad uno nuovo e diverso i predetti costi non dovrebbero essere addebitabili, in quanto le attività di disattivazione della linea preesistente coincidono con le attività tecniche poste in essere per l’attivazione della linea presso il nuovo gestore. Pertanto se il costo non è giustificato, lo stesso andrebbe assimilato ad una penale occulta e pertanto la stessa non sarebbe dovuta.

Questi costi devono infatti essere reali e documentati ed è la compagnia telefonica che deve provarne l’esistenza, altrimenti non sono dovuti !! 

Nonostante dal 2007 la Legge Bersani ha vietato l’applicazione di ogni genere di penale, sia quella applicata a seguito della disdetta sia quelle per recesso anticipato, nel caso in cui si decida di cambiare operatore sono però addebitati generici costi da parte delle compagnie telefoniche. Infatti le penali che la Bersani avrebbe abolito sono tornate sotto forma di altre denominazioni: quelle che un tempo si chiamavano penali, oggi si chiamano costi di disattivazione.

Pertanto, nel caso di cambio del gestore e ricezione di una fattura recanti i costi di disattivazione o di migrazione, è opportuno inviare un reclamo scritto: contestando gli importi; chiedendo altresì di giustificare dettagliatamente i costi di disattivazione se e come effettivamente sostenuti (si ricorda che l’AGCOM ha concordato con gli operatori telefonici delle tabelle sui costi applicabili che devono essere chiari, trasparenti e indicati nelle relative CARTE dei SERVIZI di ciascun operatore). Nel caso in cui non vi sia fornito il dettaglio dei costi di disattivazione e/o il vecchio gestore telefonico non vi metta nella condizione di prenderne visione oppure non risponda al Vostro reclamo sarà necessario tutelerare i Vostri diritti nelle sedi ritenute più opportune. L’Autorità Garante delle comunicazioni (AGCOM) e diversi Co.re.com. si sono pronunciati a favore dei consumatori.

Per reclami e segnalazioni, inviate una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure potete recarVi presso le nostre sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri rappresentanti.
Per sapere dove siamo andate sul sitowww.consumitalia.it oppure cliccate sul seguente link:http://www.consumitalia.it/index.php/possibilita/legali-consulenti-e-sedi. I nostri esperti vi offriranno la consulenza in materia e vi aiuteranno con le richieste di rimborso.

www.consumitalia.it

 

  • Pubblicato in varie
  • 0

Cellulare alla guida: via la patente da subito e multe fino a 2.500 euro. Le novità in arrivo

Cellulare alla guida: via la patente da subito e multe fino a 2.500 euro. Le novità in arrivo

Via libera all'emendamento al testo di modifica del codice della strada all'esame della commissione trasporti a Montecitorio
 

Patente sospesa con effetto immediato per chi viene beccato alla guida con il cellulare. Ma anche multe e decurtazioni punti raddoppiate. Ciò significa che chi viene fermato la prima volta ad usare il telefonino mentre è al volante potrà subire una sanzione che va dai 322 ai 1.294 euro, per i "recidivi", invece, dalla seconda volta la sanzione raddoppia e va dai 644 ai 2.588 euro. Non solo. La sospensione che di base sarà da uno a tre mesi passa dai 2 ai 6 mesi e i punti decurtati (5 la prima volta) diventano 10. È questa la novità emersa grazie ad un emendamento al disegno di legge che modifica il codice della strada, all'esame della commissione trasporti alla Camera.

 

Il nuovo art. 173 del codice della strada

L'emendamento inserito nel testo del ddl modifica l'art. 173 del codice della stradarendendo dunque più dura la pena per chi guida usando il telefonino.

Secondo l'emendamento, come dichiarato dal presidente della commissione trasporti della camera e relatore del testo, Michele Meta, chiunque violerà le disposizioni di cui all'art. 173, utilizzando il telefonino alla guida, sarà "soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 322 a 1294 euro".

Si applicherà inoltre, "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi". Laddove lo stesso soggetto compia "un'ulteriore violazione nel corso di un biennio – sarà - soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 644 a 2588 euro e si applica la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida da due a sei mesi".

Si tratta di un emendamento, spiega lo stesso Meta, teso ad "affrontare e risolvere l'odiosa e pericolosa abitudine degli italiani di usare il telefono cellulare alla guida". Il nuovo testo – continua – "segnerà un cambio di rotta decisivo, rispetto alle blande e inefficaci disposizioni attualmente in vigore".

Sono "troppi i morti sulle strade a causa di distrazione alla guida – ha aggiunto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, per cui – era doveroso e urgente un cambio di rotta".

 

Ciclisti: divieto di sorpasso a meno di 1,5 metri

Accanto alle misure anti-telefonino, il provvedimento contiene altri interventi non meno importanti. In primis, l'obbligo per gli automobilisti di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo dai ciclisti in fase di sorpasso, ha spiegato lo stesso Nencini, riferendosi alla norma "salvaciclisti", nonché quello di "dotarsi di seggiolini con dispositivi anti abbandono di bambini in auto, una proposta da tempo caldeggiata dal governo e che è stata largamente condivisa dal parlamento". Sono troppe, infatti, ha concluso il viceministro, "le situazioni di pericolo per i bambini dimenticati in auto, spesso con conseguenze tragiche, che si stanno verificando negli ultimi tempi".

canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

canone Rai 2016: PROROGA TERMINI INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

Canone Rai 2016: dichiarazione di non possesso della televisione o di avvenuto pagamento da inviare entro il 15 MAGGIO. 

Non più entro il 30 aprile per le comunicazioni con raccomandata a.r. e il 10 maggio per quelle online: tutte le autocertificazioni per non pagare il canone Rai relative al 2016, avranno, come termine massimo per l’invio, il 15 maggio prossimo. Una proroga decisa dal Ministero allo Sviluppo Economico perché, come ha sostenuto il sottosegretario “si vuole consentire a tutti i contribuenti di venire a conoscenza in modo corretto delle modalità e dei termini”. 

Il modello con l’autocertificazione è stato diffuso a fine marzo dall’Agenzia delle Entrate: la compilazione e spedizione è riservata non solo a chi non abbia un televisore in casa, ma anche alle famiglie con due contratti della luce intestati a soggetti diversi (per esempio: marito e moglie). Essa va inoltre spedita da chi, negli anni passati, aveva inviato la richiesta di suggellamento che ora, come noto, è stata abolita. L’invio dell’autocertificazione può essere fatta tramite invio telematico (anche a mezzo di professionista delegato), tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o, in ultima analisi, con raccomandata a.r. inviata a “Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.

TERMINI PERENTORI: in caso di mancato adempimento, il contribuente non avrà più la possibilità di dimostrare il contrario (ossia la non detenzione della tv) e, quindi, decadrà anche dal diritto di far ricorso al giudice nel caso di accertamento fiscale.

(fonte: laleggextutti)

Sottoscrivi questo feed RSS
Limpido

2°C

Roma

Limpido

Umidità: 33%

Vento: 25.75 km/h