Consumitalia

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Espulsione dello straniero

Casi di espulsione

In casi particolari lo straniero extracomunitario, e cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide, può essere espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Ministro dell'interno o del Prefetto.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato
Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Espulsione per immigrazione clandestina e altre condizioni soggettive
L'espulsione é disposta dal Prefetto quando lo straniero:

a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;

c) è abitualmente dedito a traffici delittuosi; per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; per il comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; appartiene ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate prima al punto c), sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di carattere personale o patrimoniale.

Espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo


Inoltre, il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente a gruppi sovversivi o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Modalità dell'espulsione

L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato.

Nulla osta


Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria

Accompagnamento alla frontiera

L'espulsione é sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nei confronti dello straniero che si é trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno é scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il Questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea

Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Tutela giurisdizionale

Ufficio competente: Giudice di Pace competente

In materia di espulsione è prevista la tutela dello straniero espulso, a seconda dei casi, davanti al Giudice di Pace e davanti al TAR Lazio.

In particolare, è previsto l'intervento del Giudice di Pace in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di espulsione, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di espulsione.

Le ipotesi di intervento giudiziario del Giudice di Pace sono:

  1. Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera di straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché irregolare in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o trattenutosi nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (art. 13, comma 5 bis, DLgs n. 286/1998)
  2. Convalida del provvedimento del Questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea di straniero in attesa di esecuzione del decreto di espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni)
  3. Convalida del provvedimento del Questore di esecuzione del decreto di espulsione di straniero per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma secondo, DL n. 144/2005)
  4. Ricorso contro il decreto emesso dal Prefetto di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni).

Convalida

Sia che disponga l'accompagnamento alla frontiera sia che disponga il trattenimento in un CPT, il Questore comunica al Giudice di Pace del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'espulsione.

L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore, che deve essere tempestivamente avvertito. Anche l'interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza; l'udienza può essere tenuta anche in un locale idoneo reso disponibile dalla Questura.

Allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.

Il termine di quarantotto ore entro il quale il Giudice di Pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.

Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Ricorso

Il decreto di espulsione nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Contro il decreto di espulsione del Prefetto può essere presentato unicamente il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Il termine per opporsi all'espulsione é di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il Giudice di Pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con provvedimento motivato, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso da parte dell'interessato é autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana.

Anche in questo caso allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

Se il ricorso é stato tempestivamente proposto, il Giudice di Pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini é inammissibile.

Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice é notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

La decisione non é reclamabile ma é impugnabile per Cassazione.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Contro il decreto di espulsione di stranieri emesso dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 3, comma 4, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155).

Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso

Lo straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza; se questo non é possibile viene rinviato allo Stato da cui proviene.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso é punito con la pena della reclusione, in misura maggiore se lo straniero, già denunciato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

E' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Il divieto di reingresso opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

Normativa di riferimento
Artt. 13, 14 e 15 DLgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 3 DL. 27 luglio n. 144 convertito, con modifiche, nella Legge 31 luglio 2005 n. 155.

 

Canone Rai in bolletta: arrivano i primi errori

CANONE RAI: dal mese di luglio sono iniziati ad arrivare i primi addebiti del canone Rai nelle bollette dell’energia elettrica.

Attenzione agli errori: il canone Rai per il 2016 è pari a 100 euro, 92,18 euro di canone vero e proprio, a quale vengono aggiunte l'Iva (3,69 euro) e la tassa di concessione governativa (4,13 euro).

Le utenze interessate sono quelle domestiche nelle abitazioni di residenza, cioè quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3. Riconoscere l'importo relativo al canone è semplice, perché la voce è indicata nella bolletta in una voce a parte rispetto al resto. La bolletta su cui è addebitato il canone è la prima utile dopo il 1° luglio 2016, quindi quella con i consumi relativi al periodo precedente il mese di luglio. Se la bolletta è bimestrale e arriva ad agosto, l'importo è addebitato in quella relativa al bimestre giugno-luglio.

Ricordiamo che le rate del canone hanno scadenza il primo giorno di ogni mese, da gennaio a ottobre. Questo significa che nella prima bolletta successiva al 1° luglio vengono addebitate le rate del canone scadute fino a quel momento (quindi 7 rate da 10 euro ciascuna).

Le procedure per reclami e rimborsi non sono ancora state rese note dall'Agenzia delle entrate, che ha tempo ancora fino al 3 agosto per mettersi in regola.

Ammortizzatori sociali: i primi chiarimenti dell'Inps sul decreto attuativo del Jobs Act

INPS, circolare 02/12/2015 n° 197

L'Inps ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che riordina, in ossequio alle finalità enunciate dalla legge delega, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni quale strumento di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

E' quanto contenuto nella Circolare 2 dicembre 2015, n. 197.

Il decreto legislativo in oggetto, che attua i criteri di delega di cui all’articolo  1, comma 2, lettera a), punti da 1) a 8) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, racchiude in un unico testo normativo di 47 articoli la nuova disciplina per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà.

Con il predetto decreto legislativo, sono abrogati in tutto o in parte molti provvedimenti normativi che fissano la disciplina delle prestazioni in esame, tra cui la legge 20 maggio 1975, n. 164 (“Provvedimenti per la garanzia del salario”), la legge 6 agosto 1975, n. 427 (“Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell’edilizia e affini”), la legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) e da ultimo la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Dal punto di vista strutturale il decreto legislativo è suddiviso in quattro titoli rispettivamente rubricati:

  • trattamenti di integrazione salariale (da art. 1 ad art. 25);
  • fondi di solidarietà (da art. 26 ad art. 40);
  • contratti di solidarietà espansiva (art. 41);
  • disposizioni transitorie e finali (da art. 42 ad art. 47). 

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Diventa operativo il bonus mamma domani (o bonus nascita) di 800 euro. Dal 4 maggio infatti si potranno presentare le domande all'Inps per ottenere il premio istituito dalla legge di bilancio 2017.

Il contributo viene erogato per ogni figlio nato, adottato o affidato, ma è riconosciuto (ovviamente in alternativa) a partire dal settimo mese di gravidanza. Il bonus sarà corrisposto dall'Inps per ogni "evento" verificatosi a partire dal 1° gennaio e la domanda va presentata entro un anno per via telematica oppure tramite i patronati. Il termine decorre dal 4 maggio, anche per le nascite (affidi o adozioni) avvenuti a partire dall'1 gennaio. 

Le indicazioni per ottenere il bonus sono contenute nella circolare Inps n. 78/2017 (qui sotto allegata) emanata ieri. Per tutte le altre indicazioni, l'ente rinvia alle circolari precedenti (n. 39/2017 e 61/2017).

Il premio mamma domani

Il bonus mamma domani, si ricorda, consiste in un premio di 800 euro per la nascita, l'adozione (o l'affido) di un minore, e prescinde dalla situazione reddituale.

Viene corrisposto dall'Inps in unica soluzione su domanda della gestante (a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza) ovvero della madre del minore, nato, adottato o affidato nel 2017.

I requisiti per ottenere il bonus nascita

La domanda va trasmessa all'Inps a partire dal 4 maggio prossimo, esclusivamente per via telematica, dalla donna gestante o dalla madre.

In sede di presentazione della domanda, precisa l'Inps, occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale internazionale.

Va presentata una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Se, ad esempio, è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non dovrà presentarsi ulteriore domanda per l'evento nascita relativo allo stesso minore. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento di un minore non potrà essere nuovamente richiesto per la successiva adozione dello stesso.

Laddove, invece, vi sia parto plurimo, se la domanda è stata presentata al compimento del settimo mese, dovrà essere ripresentata dopo la nascita con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Come presentare domanda per il bonus nascita

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- sul sito internet dell'istituto, tramite Pin dispositivo, accedendo all'apposita sezione (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);

- tramite Contact center integrato, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- tramite enti di patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Sul sito Inps, inoltre, per facilitare la compilazione della domanda online, sarà reso disponibile un facsimile (nella sezione moduli) che ripropone le indicazioni per l'inserimento dei dati.

Termini di presentazione della domanda bonus nascita e documenti da allegare

La domanda, specifica l'Inps, può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e "improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione".

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio, il termine di un anno decorre a partire da tale ultima data.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno dovranno autocertificare il documento inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).

L'Inps, successivamente, effettuerà le verifiche sui titoli di soggiorno, potendo chiedere l'esibizione dei documenti in originale.

Alla domanda, in ogni caso, andranno allegati: il certificato di gravidanza in originale (o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica), per le istanze presentate al compimento del 7° mese; ovvero, l'autocertificazione della madre in relazione al parto già avvenuto; o, ancora, i provvedimenti giudiziari, nel caso di affidamento e adozione.

Il pagamento del bonus nascita

Il premio verrà pagato dall'Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (ossia tramite bonifico domiciliato; accredito su conto corrente; libretto postale; carta prepagata con Iban) su mezzo intestato allo stesso.

La misura del premio è pari a 800 euro per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, affidato o adottato.

 

Circolare numero 61 del 16-03-2017

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali 
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 61
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO:

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore  di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

   

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  •  residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

 

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