Espulsione dello straniero

Casi di espulsione

In casi particolari lo straniero extracomunitario, e cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide, può essere espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Ministro dell'interno o del Prefetto.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato
Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Espulsione per immigrazione clandestina e altre condizioni soggettive
L'espulsione é disposta dal Prefetto quando lo straniero:

a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;

c) è abitualmente dedito a traffici delittuosi; per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; per il comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; appartiene ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate prima al punto c), sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di carattere personale o patrimoniale.

Espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo


Inoltre, il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente a gruppi sovversivi o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Modalità dell'espulsione

L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato.

Nulla osta


Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria

Accompagnamento alla frontiera

L'espulsione é sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nei confronti dello straniero che si é trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno é scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il Questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea

Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Tutela giurisdizionale

Ufficio competente: Giudice di Pace competente

In materia di espulsione è prevista la tutela dello straniero espulso, a seconda dei casi, davanti al Giudice di Pace e davanti al TAR Lazio.

In particolare, è previsto l'intervento del Giudice di Pace in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di espulsione, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di espulsione.

Le ipotesi di intervento giudiziario del Giudice di Pace sono:

  1. Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera di straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché irregolare in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o trattenutosi nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (art. 13, comma 5 bis, DLgs n. 286/1998)
  2. Convalida del provvedimento del Questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea di straniero in attesa di esecuzione del decreto di espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni)
  3. Convalida del provvedimento del Questore di esecuzione del decreto di espulsione di straniero per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma secondo, DL n. 144/2005)
  4. Ricorso contro il decreto emesso dal Prefetto di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni).

Convalida

Sia che disponga l'accompagnamento alla frontiera sia che disponga il trattenimento in un CPT, il Questore comunica al Giudice di Pace del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'espulsione.

L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore, che deve essere tempestivamente avvertito. Anche l'interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza; l'udienza può essere tenuta anche in un locale idoneo reso disponibile dalla Questura.

Allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.

Il termine di quarantotto ore entro il quale il Giudice di Pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.

Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Ricorso

Il decreto di espulsione nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Contro il decreto di espulsione del Prefetto può essere presentato unicamente il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Il termine per opporsi all'espulsione é di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il Giudice di Pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con provvedimento motivato, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso da parte dell'interessato é autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana.

Anche in questo caso allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

Se il ricorso é stato tempestivamente proposto, il Giudice di Pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini é inammissibile.

Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice é notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

La decisione non é reclamabile ma é impugnabile per Cassazione.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Contro il decreto di espulsione di stranieri emesso dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 3, comma 4, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155).

Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso

Lo straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza; se questo non é possibile viene rinviato allo Stato da cui proviene.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso é punito con la pena della reclusione, in misura maggiore se lo straniero, già denunciato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

E' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Il divieto di reingresso opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

Normativa di riferimento
Artt. 13, 14 e 15 DLgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 3 DL. 27 luglio n. 144 convertito, con modifiche, nella Legge 31 luglio 2005 n. 155.

 

Ultima modifica ilVenerdì, 19 Febbraio 2016 17:31
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