Blocco del conto corrente: l’Agenzia Entrate provvede senza preavviso
- Pubblicato in CONSUMITALIA - associazione di consusumatori
La procedura del «pignoramento presso terzi» in caso di riscossione esattoriale segue regole diverse rispetto a quelle previste dal codice di procedura civile per i soggetti privati. Tutto si svolge senza un giudice e senza passare da un’udienza in tribunale. Le fasi del pignoramento sono le seguenti:
- l’esattore – ossia Agenzia Entrate Riscossione – notifica al debitore e alla sua banca l’atto di pignoramento. Questa comunicazione deve avvenire non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella, ma non oltre 1 anno (o 180 giorni nel caso di precedente notifica di una intimazione di pagamento); fuori da questi termini il pignoramento è nullo;
- con l’atto di pignoramento il conto corrente viene bloccato per 60 giorni durante i quali la banca non può consentire al correntista di prelevare o stornare le somme pignorate;
- se decorrono i 60 giorni senza che il contribuente abbia pagato il debito, la banca trasferisce i soldi sul conto corrente di Agenzia Entrate Riscossione.
In questi 60 giorni il contribuente può sbloccare il conto corrente pignorato optando per una delle tre seguenti soluzioni:
- pagare integralmente il debito ossia le somme intimategli da Agenzia Entrate Riscossione;
- chiedere la rateazione del debito: in tal caso il conto viene sbloccato solo alla dimostrazione del pagamento della prima rata;
- proporre opposizione all’esecuzione e sperare che, alla prima udienza, il giudice sospenda l’esecuzione forzata (il che però lo farà solo in presenza di valide e gravi ragioni su cui è fondata l’opposizione stessa).
Le regole sul pignoramento del conto corrente non sono cambiate da quando la riscossione esattoriale è passata dalle mani di Equitalia a quelle di Agenzia Entrate Riscossione. Il che significa che, come in passato, il fisco può bloccare il conto corrente senza preavviso. L’unico preavviso – che dovrebbe mettere in allarme il contribuente – è la notifica della cartella di pagamento che, tuttavia, può essere effettuata sino a un anno prima dall’arrivo del pignoramento. Se, invece, al posto della cartella di pagamento, il fisco ha spedito una intimazione di pagamento (una sorta di sollecito che richiama, nel dettaglio, le cartelle già notificate prima) il termine entro cui eseguire il pignoramento è di 180 giorni. Entro tale (ampia) forbice temporale – che parte da quando il debitore riceve la cartella o l’intimazione – ogni momento è buono per subire non solo il pignoramento del conto corrente, ma anche quello dello stipendio, della pensione, della casa. Nulla tuttavia gli garantisce se e quando, con precisione, avverrà l’esecuzione forzata.
A ciò si aggiunge un’altra particolarità che la legge non ha voluto precisare. La norma che impone ad Agenzia Entrate Riscossione di notificare il pignoramento del conto corrente tanto al debitore quanto alla banca non dice a chi dei due debba essere prima inviato. Tuttavia è solo dalla notifica all’istituto di credito che scatta l’effettivo blocco, ricevendo quest’ultimo l’ordine di non consentire alcun prelievo delle somme pignorate. Ora, se le due lettere possono partire nello stesso giorno, nulla toglie che invece vengano spedite in momenti diversi e a sapere del pignoramento sia prima la banca e solo dopo il correntista. Peraltro non c’è bisogno che la banca verifichi l’avvenuta comunicazione al debitore dell’atto di pignoramento perché il conto venga bloccato.
La conseguenza, a questo punto, risulterà lampante agli occhi di tutti: il contribuente che si recherà allo sportello della banca potrebbe sapere solo dall’impiegato che il suo conto è stato pignorato, non avendo ancora ricevuto la relativa notifica. Può sembrare una situazione kafkiana ma è la norma e, ad ammetterlo è stato il viceministro dell’Economia che, rispondendo a una interrogazione parlamentare, ha ammesso che la legge consente all’esattore di bloccare il conto corrente del contribuente prima ancora che questi lo sappia, notificando l’atto di pignoramento prima alla banca e solo in un momento successivo al diretto interessato. Con la conseguenza che, anziché venire a conoscenza del blocco con i normali metodi (ufficiale giudiziario, messo comunale o postino), il correntista potrebbe scoprirlo al momento in cui si reca al bancomat o allo sportello della propria banca per prelevare e, in quell’occasione, gli venga comunicata la decisione.
Insomma, mai come in questo caso il blocco del conto corrente cade come un fulmine a ciel sereno, magari proprio quando il padre di famiglia è andato a prelevare i soldi per pagare la retta scolastica dei figli, per fare la spesa della settimana. Non è ammessa alcuna eccezione neanche nei casi di particolare urgenza come, ad esempio, quelli in cui si debbano acquistare delle medicine o dei farmaci salvavita. E se poi, prima della notifica del pignoramento, è stato emesso (nella perfetta incoscienza dell’imminente “catastrofe”) un assegno, questo non potrà essere pagato e andrà protestato: il debitore risponderà quindi anche delle sanzioni irrorategli dalla Prefettura. Insomma, debiti su debiti, come spesso succede in queste situazioni.
Il modo più semplice, rapido e indolore per sbloccare il conto corrente è chiedere una rateazione e di dimostrare il pagamento della prima rata, cosa che però non tutti potrebbero essere in grado di fare proprio per l’intervenuta indisponibilità dei risparmi.
L’eccezione per dipendenti e pensionatiA questa disciplina la legge ha posto parziale rimedio solo in favore di pensionati e lavoratori dipendenti. Per questi ultimi il pignoramento del conto corrente che serve da appoggio per il versamento dello stipendio o della pensione non può mai essere integrale ma riguarda le somme eventualmente eccedenti il triplo dell’assegno sociale, ossia 1.345,56 euro. Quindi se sul conto c’è un deposito inferiore a tale somma esso non potrà essere toccato e il papà potrà prendere i soldi per andare al supermercato; se invece nel conto c’è una somma superiore, Agenzia Entrate Riscossione può bloccare solo la parte che eccede detto limite. Ad esempio, se il saldo del conto è di 10mila euro, il fisco può bloccare 10.000-1345,56 euro, ossia 8.654,44 euro.
Invece per tutti gli altri conti correnti, come ad esempio quelli di lavoro autonomo, di professionisti o anche di dipendenti su cui però confluiscono altri guadagni (ad esempio canoni di affitto) il pignoramento può essere integrale.