Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Il Garante della Privacy avvisa i genitori della necessità del consenso informato delle persone ritratte in foto e video.

Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto.

Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese

  • Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese
  • La novità, dopo una prima sperimentazione, sarà a breve operativa in tutta Italia

    La rateazione con Equitalia rappresenta ormai, sempre più, la regola. A breve, infatti, le cartelle per le posizioni debitorie fino a 50mila euro arriveranno già comprensive della proposta di dilazione, con tagli da 50 euro mensili (in luogo dei 100 attuali). A confermare la novità è la stessa Equitalia con un "tweet", comunicando che la sperimentazione della "cartella precompilata" già partita da mesi in alcune città italiane (Varese, Firenze e Lecce), sta per essere estesa a tutto il territorio nazionale (leggi: "
    Equitalia, rate da 50 euro al mese per tutti i debiti fino a 50mila euro").
  • Il fine è quello di favorire le rateizzazioni che per il gruppo rappresentano circa la metà degli incassi.

Pertanto, una volta ricevuta la cartella con il piano di rientro precompilato, spetterà al contribuente decidere se estinguere il proprio debito a rate, semplicemente sottoscrivendo la proposta e restituendola a Equitalia.

Si ricorda, peraltro, che in base alla riforma fiscale, per i debiti fino a 50mila euro la concessione della dilazione è automaticamente accordata su richiesta del contribuente e senza necessità di allegare documentazione, mentre per le morosità che superano tale importo, occorre attestare la situazione di temporanea difficoltà economica. Inoltre, l'ammissione al piano di rientro vale a sospendere ogni azione di riscossione coattiva.



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia in caso di ritardo del tuo volo aereo

Ritardo del volo aereo: compensazione pecuniaria

In caso di ritardo del tuo volo aereo chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia. Otterrai una compensazione pecuniaria fino ad euro 600 oltre ad eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento in tempi brevissimi.

www.consumitalia.it

*Sentenza del Giudice di Pace di Bergamo nr.392/2016

La compagnia aerea Ryanair è stata condannata al risarcimento in favore di una passeggera al pagamento di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.

La passeggera si recava, infatti, in data 3 ottobre 2015 all’aeroporto di Bari onde imbarcarsi sul volo operato dalla Ryanair per Bergamo.

Per motivi non precisati il volo partiva e conseguentemente arrivava a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La Ryanair non forniva prova di alcuna circostanza eccezionale e, pertanto, il Giudice adito riconosceva all’attrice la compensazione pecuniaria di euro 250 oltre alle spese legali.

 

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Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Conguaglio, consumi effettivi e rilevati: facciamo chiarezza

Sappiamo già come sia complesso leggere le bollette elettriche: una sommatoria di voci incomprensibili se non si studia e di cifre alcune delle quali con più zeri dopo la virgola. Eppure la difficile lettura della bolletta non basta a rendere la comprensione dei consumi elettrici complessa. E' importante anche capire se il consumo che ci viene fatturato è reale o stimato.

Qual è la situazione attuale e cosa dice la legge

L’ Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas ha deliberato – ormai da tempo – che le Imprese fornitrici di energia elettrica debbano provvedere almeno una volta all’anno ad una lettura del misuratore. Eppure questo non succede sempre e per tutti i fornitori.

Inoltre, sempre l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 292/06, ha stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori “intelligenti” in grado di leggere a distanza il consumo di energia, che dovrebbero garantire agli utenti di pagare solo quello che consumano. Con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita e si può beneficiare alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, salvo casi eccezionali di temporanea impossibilità di rilevare a distanza la lettura dei consumi.

Inoltre il decreto stabilisce che in caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie seguenti:

•Nel servizio di maggior tutela e per contatori con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese.

•Nel mercato libero, la lettura dei contatori di questo tipo deve avvenire mensilmente, in particolare nell’ultimo giorno di ogni mese.

Nonostante ciò, si continua ad ricevere fatture sulla base di consumi stimati.

Consumo reale e consumo fatturato

  • I consumi rilevati indicano l’energia consumata tra due letture o autoletture consecuitive.
  • I consumi fatturati indicano l’energia elettrica fatturata in bolletta.
  • I consumi stimati sono consumi presunti determinati in funzioni di fatturazioni precedenti nel caso in cui non siano disponibili letture o autoletture.

Partiamo dal presupposto che il consumo fatturato dovrebbe essere quello reale e se così è per voi, allora non incorrete in nessun tipo di problemi.

Se invece vi arrivano i cosiddetti “conguagli”,  allora il consumo è stimato, poiché il conguaglio è una fattura che incassa il costo dei consumi realmente effettuati, in quanto nel corso del tempo il fornitore vi ha fatto pagare consumi che ha presunto.

Esistono due possibilità:

– che il consumo stimato sia inferiore a quello reale. Il fatto che il fornitore scelga di farvi pagare per un tempo il consumo presunto o stimato inferiore a quello reale evidente in quanto poi le cosiddette fatture di conguaglio (che in questo caso sono altissime e spesso coprono un consumo di anni e hanno anche un costo incrementato dell’IVA) non tardano ad arrivare e sono a triple cifre, non facilita che gli utenti facciano un uso parsimonioso dell’energia poiché si ha l’impressione di non pagare molto: questo è tutto a vantaggio del fornitore.

– che il consumo stimato sia superiore a quello reale: in questo caso dovete anticipare dei soldi non dovuti, che possono corrisponder ad IVA ed accise per fasce di consumo non reali. 

Inoltre le fatture di conguaglio sono scomode perché significa, per un’azienda o un libero professionista,  perdere tempo per rimetter mano alla contabilità degli anni precedenti.

Il calcolo del consumo sulla base del contratto

Se si ha un contratto a condizioni regolate (maggior tutela o servizio di tutela), nel periodo che intercorre tra una lettura e quella successiva, il venditore può calcolare la fattura in base a una stima presunta che tenga conto dei consumi del cliente nei periodi precedenti.

Ogni venditore deve comunicare ai propri clienti come calcola i consumi presunti. I clienti devono cioè essere messi in grado di capire con quali criteri vengono stimati i loro consumi.

Per i clienti che attivano un nuovo contratto di fornitura, la stima dei consumi si basa su ciò che hanno dichiarato al momento della firma del contratto: utilizzo, numero dei componenti della famiglia, quantità e tipo d’apparecchiatura utilizzata.

Se si ha un contratto nel mercato libero le modalità di calcolo e ricostruzione dei consumi sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Praticamente tutte le compagnie si avvalgono di un Distributore locale che comunica i consumi al gestore del sevizio, oppure per i clienti serviti da contatore elettronico (che rende possibile la lettura da remoto dei consumi) la lettura fine trasmessa al gestore telematicamente.

A meno che il contratto preveda qualcosa di diverso, la lettura viene effettuata dal gestore della rete o distributore, e inviata poi alla società di vendita (Enel Energia, Edison Energia, A2A, Illumia, Acea, GDF SUEZ, HeraComm, etc).

In caso di indisponibilità o ritardo nella comunicazione, è facoltà del fornitore fatturare sulla base di valori presunti, in base ai consumi storici del Cliente ovvero in base alla potenza indicata, con riserva di conguaglio nei bimestri successivi o comunque quando tali dati saranno resi disponibili.

Come evitare le bollette con consumi stimati e le fatture di conguaglio?

L’autolettura del contatore (Delibera n. 200/99. art. 3) stabilisce se il cliente ha un contratto a condizioni regolate (in regime di maggior tutela), il venditore deve permettere ai clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (che non abbiano già un contatore elettronico con telelettura) di effettuare l’autolettura del proprio contatore, attivando strumenti – dal numero verde telefonico alla cartolina postale, dall’e-mail al sito web – che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. Ma come già detto questo non sempre avviene.

Se invece ci troviamo con una compagnia del mercato libero, l’unica soluzione è chiamare con assiduità il numero del call center destinato a raccogliere le autoletture. Quando le richieste dell’utente vengono disattese e/o le risposte del fornitore sono evasive, rimane sempre la possibilità di rivolgersi ad un Giudice.

RITARDO AEREO: successo di Consumitalia nei confronti della Vueling Airlines S.A.

RITARDO AEREO: importante successo di Consumitalia nei confronti della Vueling Airlines S.A. 

Nel mese di luglio 2016 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni per il ritardo del volo VY 1921 Roma (Fco) - Minorca (Mah) del 29.07.2016. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.000,00 oltre le spese legali. 

La vicenda 

Il sig. ******* e la sua famiglia acquistavano presso l’agenzia di viaggi ****** un pacchetto viaggio (Resort + voli) relativo ad un viaggio della durata di una settimana da trascorrere nell’isola di Minorca (MAH/Espana) nel periodo estivo.

Nel pacchetto acquistato dagli istanti era compreso il trasporto aereo andata e ritorno con voli diretti della Vueling Airlines S.A., in particolare il volo di andata: Roma (FCO)/Minorca (MAH) nr. VY 1921 previsto per le ore 13:30;

Pertanto, gli istanti in data 29.07.2016 si recavano in Roma presso l’aeroporto di Fiumicino al fine di partire con il suddetto volo VY 1921 previsto per le ore 13.30 direzione Minorca (MAH - Espana). Giunti all’aeroporto di Roma/Fiumicino ed effettuato il check-in venivano dapprima imbarcati sull’aeromobile trascorrendovi diverse ore fermi sulla pista, e poi venivano fatti scendere ed accomodare all’interno del Terminal fino alla mattina del giorno seguente per poi finalmente partire verso Minorca. Gli istanti, con figlia a seguito, oltre al disagio del considerevole ed estenuante ritardo, si sono trovati:

  • chiusi all’interno dell’aeromobile per diverse ore
  • senza alcuna assistenza in loco

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Vueling Airlines S.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/2004 con l’aggiunta di un’ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale. 

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “ è evidente che gli istanti in dipendenza della ritardata partenza e della gravosa mancata assistenza sull’aereo hanno subito notevoli disagi, i quali derivano inconfutabilmente dalla responsabilità di un vettore professionista - nel caso di specie la compagnia aerea della Vueling Airlines S.A. -. Tali disagi sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso (la vacanza è quindi una di quelle attività nelle quali si svolge la personalità dell’individuo). La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

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Cartelle Equitalia: possibili sconti a partire dal 2017

Allo studio del Governo un emendamento da inserire nella Legge di Bilancio che cancellerebbe sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione per chi decidesse di regolarizzare, anche ratealmente, la propria posizione con il fisco

In molti hanno pensato a una manovra politica mirata a ritrovare consensi in un momento in cui la popolarità del Governo non è certamente alle stelle, ma l’ipotesi riportata dal quotidiano Il Giornale, qualora confermata, potrebbe rappresentare una buona notizia per oltre 2 milioni e mezzo di contribuenti, tra persone fisiche e imprese, oltre che per le casse dello Stato che, secondo le stime, ne ricaverebbe circa 2 miliardi di euro.

Si tratta dell’inserimento in Legge di bilancio, nel capitolo ‘Lotta all’evasione fiscale’, di un emendamento che prevede l’abolizione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, per chi decidesse di saldare i propri conti con il fisco pagando, anche ratealmente, le cartelle Equitalia. La misura, che potrebbe quindi essere operativa già a partire da gennaio 2017,  riguarderebbe i debiti iscritti a ruolo inferiori a 100mila euro, con la possibilità di rateizzazione, sempre secondo indiscrezioni captate, in un periodo massimo di tre anni, con possibilità di estensione per chi già è alle prese con un pagamento rateale.

Non si tratterebbe dunque di una vero e proprio condono, quanto piuttosto di uno sconto che premierebbe chi volontariamente decidesse di regolarizzare la propria posizione fiscale; una facilitazione per molti soggetti, in primis imprese in crisi, che non avrebbero altrimenti la possibilità di onorare il pagamento di importi divenuti nel tempo troppo salati proprio a causa di interessi e sanzioni.

Il provvedimento allo studio del Governo, andrebbe nella stessa direzione del disegno di legge n. 2257 presentato nei mesi scorsi al Senato e attualmente all’esame della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Il testo del ddl in materia di ‘rottamazione dei ruoli’ prevede che Equitalia venga obbligata d’ufficio a proporre al contribuente la definizione della propria situazione debitoria, a ‘saldo e stralcio’, con azzeramento di sanzioni, interessi e aggi, mediante un piano di rateizzazione.

In tal caso però, il numero dei destinatari della misura sarebbe decisamente inferiore in quanto la stessa sarebbe riservata solo ai contribuenti in “grave difficoltà finanziaria” (ossia coloro che hanno debiti iscritti a ruolo costituiti per oltre il 50% da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010) e in “momentanea difficoltà finanziaria” (ovvero, coloro i cui debiti, iscritti a ruolo, sono rappresentati per oltre la metà da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012).

Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis

Dal 1 luglio scorso è scattato l'obbligo per i comuni di adeguare i parchimetri ai pagamenti elettronici

 
Dal 1° luglio scorso, i cittadini alle prese con i parcheggi sulle strisce blupossono sentirsi legittimati a sostare gratuitamente se il parchimetro non è adeguatamente attrezzato per i pagamenti tramite pos. Il tutto senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta. A partire da tale data, infatti, è scattato l'obbligo imposto dalla legge di Stabilità 2016 per i comuni di adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
 
 

Il comma 901 della legge, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede infatti che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito".

Le conseguenze sono di facile intuizione: sia per gli automobilisti che in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, sia per le "casse" dei (molti) comuni che non si sono ancora adeguati, salvo che non dimostrino, come prevede la novella apportata al dl 179/2012, dalla stessa legge di stabilità, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per "oggettiva impossibilità tecnica".

(www.StudioCataldi.it) 

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