Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Il Garante della Privacy avvisa i genitori della necessità del consenso informato delle persone ritratte in foto e video.

Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto.

Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

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