Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese

  • Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese
  • La novità, dopo una prima sperimentazione, sarà a breve operativa in tutta Italia

    La rateazione con Equitalia rappresenta ormai, sempre più, la regola. A breve, infatti, le cartelle per le posizioni debitorie fino a 50mila euro arriveranno già comprensive della proposta di dilazione, con tagli da 50 euro mensili (in luogo dei 100 attuali). A confermare la novità è la stessa Equitalia con un "tweet", comunicando che la sperimentazione della "cartella precompilata" già partita da mesi in alcune città italiane (Varese, Firenze e Lecce), sta per essere estesa a tutto il territorio nazionale (leggi: "
    Equitalia, rate da 50 euro al mese per tutti i debiti fino a 50mila euro").
  • Il fine è quello di favorire le rateizzazioni che per il gruppo rappresentano circa la metà degli incassi.

Pertanto, una volta ricevuta la cartella con il piano di rientro precompilato, spetterà al contribuente decidere se estinguere il proprio debito a rate, semplicemente sottoscrivendo la proposta e restituendola a Equitalia.

Si ricorda, peraltro, che in base alla riforma fiscale, per i debiti fino a 50mila euro la concessione della dilazione è automaticamente accordata su richiesta del contribuente e senza necessità di allegare documentazione, mentre per le morosità che superano tale importo, occorre attestare la situazione di temporanea difficoltà economica. Inoltre, l'ammissione al piano di rientro vale a sospendere ogni azione di riscossione coattiva.



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

Sede territoriale di Napoli

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 04.11.2019 sarà operativa una nuova sede Territoriale nella città di NAPOLI.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La nuova sede territoriale sarà ubicata alla Piazza Nazionale nr. 94/D, coordinata e rappresentata dall’avv. Fabrizio Sorbilli specializzato nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della nuova sede territoriale di Napoli è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Fabrizio Sorbilli, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: NAPOLI

Indirizzo: Piazza Nazionale, 94/D - Napoli (NA) 80143

Coordinatore Territoriale: avv. Fabrizio Sorbilli

Contatti: +39 339 28 25 035

Mail: info.napoliQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Sede Territoriale di ROMA - coordinatore: avv. Elena Manzi

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta Consumitalia è lieta di comunicare che da lunedì 25.02.2019 sarà operativa la nuova sede Territoriale di ROMA.

Pertanto tutti i cittadini della predetta località bisognosi di assistenza e tutela potranno recarsi presso le nostre nuove sedi e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti locali.

La sede territoriale denominata ROMA 1 sarà ubicata alla Via Volterra nr. 7, coordinata e rappresentata dall’avv. Elena Manzi specializzata nella tutela del consumatore.

La Sua esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che potrà esprimere tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di Roma è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro Team alla nostra nuova referente: avv. Elena Manzi, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo.

 

Riferimenti e contatti

Sede Territoriale: ROMA 1

via Volterra, 7 - Roma (RM) 00182

Coordinatore Territoriale: avv. Elena Manzi

Contatti: mobile: +39 335 43 46 65 ufficio/fax +39 06 97 27 36 55

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   -  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Errata fatturazione: importante successo di Consumitalia nei confronti della Eni gas e luce S.p.A.

Errata fatturazione: importante successo di Consumitalia nei confronti della Eni gas e luce S.p.A.

Nel mese di gennaio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate su fatture “stimate” e relative a consumi “fantasma”, in quanto calcolati su un contatore sostituito dall’anno 2011. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di oltre € 10.000,00 oltre lo storno della fattura inviate dalla società di distribuzione gas e relative al periodo successivo alla cessazione del contratto. 

La vicenda 

A seguito di controlli effettuati sulla posizione contabile della ******** e sulla fatturazione emessa nei confronti della stessa risultava che la società Eni S.p.A. si era resa responsabile di gravissime irregolarità: il contatore del gas con matricola nr. 009**** - associato al numero cliente 800 *** *** *** risultava infatti sostituito dall’anno 2011 con una lettura finale 21905 smc. Ciò nonostante la Eni S.p.A. aveva inverosimilmente continuato a fatturare alla ********** consumi “fantasma” fino all’inammissibile lettura di 40053 smc come risultava dalle fatture prodotte, nel mentre i consumi effettivi sul nuovo contatore erano pari a circa 5000 smc: pertanto veniva stimato in eccesso, a carico del consumatore, un consumo di circa 13.000 smc.

Che altresì alla fine dell’anno 2015 la ********* comunicava alla Eni S.p.A. la cessazione del proprio contratto. Tale comunicazione non veniva in alcun modo presa in considerazione e aggiornata dalla società di distribuzione. Pertanto la ******** si vedeva recapitare ulteriori fatture per consumi successivi alla cessata fornitura per un importo totale di circa € 1.000,00.

L'avvocato ha così commentato: “dai fatti sopradescritti emergevano gravi responsabilità e inadempienze della Eni S.p.A. che le portavano un ingiustificato arricchimento e vantaggio patrimoniale a discapito esclusivo della ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzata per tali fatti oltre ad essere rimborsata per le ingenti somme versate alla Eni S.p.A. e non dovute per consumi riportati su un contatore fantasma sostituito dall’anno 2011”.

A seguito dei reclami effettuati veniva dapprima promosso il procedimento obbligatorio di mediazione (che si chiudeva con esito negato per mancata comparizione della Eni S.p.A.); successivamente, alla luce del comportamento ostruzionistico assunto dalla società di distribuzione gas, l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda venivano riconosciuti gli errori di fatturazione della Eni gas e luce S.p.A. e disposto un rimborso di oltre € 10.000,00 in favore della *******.

 L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

 La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

 Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

 Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

Separazione: non rispettare gli orari di visita ai figli non è reato

Separazione: non rispettare gli orari di visita ai figli non è reato

Non integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il comportamento del padre non convivente che interpreti con elasticità gli orari di visita dei figli minori, in regime di affidamento congiunto, stabiliti in sede di separazione consensuale. Tale atteggiamento viola solo le regole della "buona prassi", e non appare penalmente sanzionabile.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione penale, nella sentenza n. 641/2016 (qui sotto allegata). L'imputato, padre dei due bambini, conviventi con la madre, per i quali era stato disposto l'affidamento condiviso, era stato accusato di aver eluso il provvedimento emesso dal Tribunale relativamente alla separazione, non rispettando reiteratamente i tempi e modi di frequentazione previsti e omettendo di riconsegnare i piccoli alla madre nei tempi e modalità previsti.
 
Gli accordi di separazione consensuale omologati, evidenzia il giudice, prevedevano, tra l'altro, la facoltà per il padre di tenere i figli a settimane alterne sulla scorta di un calendario ovvero, al di là del calendario già concordato fra le parti, previo accordo tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze scolastiche dei minori. Inoltre, si precisava che, ove il padre avesse voluto tenere con sé i figli anche dopo le ore 21.00 era suo dovere accompagnare i minori a scuola l'indomani mattina.
Sarebbero due gli episodi violativi denunciati ed emersi in sede dibattimentale a seguito dell'esame della persona offesa. Una prima volta, il padre avrebbe dovuto riaccompagnare i bambini a casa alle 21:00 ma questi, invece, venivano trattenuti presso la sua abitazione oltre l'orario per vedere una partita di calcio. La donna, chiedeva l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri che, entrati nell'abitazione constatavano che i bambini erano tranquilli a guardare la TV. Per questo acconsentiva, infine, a lasciare che i bambini trascorressero la notte con il padre. 
Quanto al secondo episodio denunciato, il padre, come riferito dalla madre, pur dovendo tenere con sé i bambini dalle 18.30 alle 21.00, si era presentato in anticipo, alle 17.00 per l'esattezza, all'uscita di scuola e, nonostante l'opposizione verbale della madre, aveva comunque portato via il figlio minore. 
L'imputato nel corso del suo esame non ha negato quanto dichiarato dalla persona offesa, tuttavia, lo stesso ha riferito che, riguardo al primo dei fatti accaduti, quella sera aveva avvisato la ex moglie che avrebbero fatto tardi in quanto alla tv c'era una partita di calcio e i bambini l'avrebbero guardata con il padre. Quanto al secondo episodio, lo stesso riferiva di aver avvisato la madre dei suoi figli che sarebbe andato lui stesso a prendere i bambini all'uscita dalla scuola, anziché attendere. 
Fatte queste necessarie premesse, il giudice ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto dall'accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 comma 2 c.p.), così come prospettato. Infatti, evidenzia il Tribunale richiamandosi a diffusa giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del reato di cui si discute, non è reputata sufficiente la mera inottemperanza o un semplice rifiuto di eseguire il provvedimento giudiziale, ma occorre un comportamento, commissivo o omissivo, diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale.

Senz'altro, il comportamento del padre, per come emerso a dibattimento, denota una certa elasticità nei rapporti con la ex coniuge riguardo all'esercizio dei diritti di visita che pure gli competono, in quanto genitore affidatario dei minori. Tuttavia, tali comportamenti non sono da considerarsi "elusione" del provvedimento del giudice, punibile ex art. 388 c.p., ma mera violazione di "regole di buona prassi", non penalmente sanzionabile.
 
Tuttavia, soggiunge il Tribunale, le condotta può avere conseguenze civilistiche, ben potendo il genitore affidatario richiedere modifiche del provvedimento, qualora provi che l'iniziativa dell'altro genitore affidatario sia pregiudizievole per il minore.
 


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 
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