Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Figli: illecito pubblicare la foto della recita su FB

Il Garante della Privacy avvisa i genitori della necessità del consenso informato delle persone ritratte in foto e video.

Il progresso tecnologico ha comportato il diffondersi a macchia d'olio dell'utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici in ogni ambito della quotidianità, tra cui assume particolare rilevanza quello scolastico dove genitori e operatori ne fanno uso allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini e filmati. Tuttavia l'immagine del minore è sottoposta ad un regime ancor più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata. Di recente il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sul tema con la Guida "La Scuola a prova di Privacy" (qui sotto allegata) con cui ha enucleato le regole generale in tema di privacy in ambito scolastico che devono essere rispettate da studenti, famiglie e istituzioni. Se da un lato si è precisato l'ambito del trattamento e dell'accesso dei dati personali, dall'altro il Garante ha sottolineato gli aspetti di riservatezza coinvolgenti la vita dello studente e tratteggiato l'impatto delle nuove tecnologie, smartphone e tablet, anche per quanto riguarda le immagini di recite e gite scolastiche. Non violano la privacy, spiega l'Autorità, le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Tutto cambia, invece, in caso di eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

La Legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) afferma, art. 96, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa: ciò si estende anche ai video e vale anche per la pubblicazione sui social network, luoghi in cui la privacy è sempre meno sotto controllo e che la giurisprudenza ha valutato potenzialmente come "luogo aperto al pubblico", oppure su gruppi o facendole circolare su Whatsapp in maniera incontrollata e senza limitazioni di sorta. Il previo consenso non occorre quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. L'art 10 c.c., quanto all'abuso dell'immagine altrui, chairisce che "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

La pubblicazione senza il consenso dell'interessato che non rientra nelle eccezioni previste, è dunque un illecito civile. Quanto ai minori, almeno fino al sedicesimo anno d'età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La frenesia della condivisione, dunque, potrebbe costare cara: oltre alla rimozione del contenuto, il danneggiato (in questo caso il genitore del minore ritratto) potrebbe agire anche per ottenere un risarcimento. La prova del danno dovrà essere data dal danneggiato (an), ma, se l'interessato non si riesce a provarlo nel suo preciso ammontare (quantum), questo potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex art. 2056 del codice civile. La giurisprudenza precisa, inoltre. che il fatto che il soggetto ritratto si accorga che viene scattata la foto e non si oppone, non vale come consenso alla pubblicazione, al più è un consenso allo scatto.

Inoltre, si rammenta che laddove la pubblicazione sia effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (mezzi di informazione, imprese, professionisti ecc.), il consenso dovrà essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all'interessato l'informativa sulla privacy. Qualora la pubblicazione illecita di immagini di minori venga effettuata a scopo di lucro si rischiano conseguenze penali in quanto si risponde del reato di trattamento illecito di dati personali, punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art.167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, prevede che, salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da diverse norme del codice, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.


Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese

  • Equitalia: la cartella arriva già a rate da 50 euro al mese
  • La novità, dopo una prima sperimentazione, sarà a breve operativa in tutta Italia

    La rateazione con Equitalia rappresenta ormai, sempre più, la regola. A breve, infatti, le cartelle per le posizioni debitorie fino a 50mila euro arriveranno già comprensive della proposta di dilazione, con tagli da 50 euro mensili (in luogo dei 100 attuali). A confermare la novità è la stessa Equitalia con un "tweet", comunicando che la sperimentazione della "cartella precompilata" già partita da mesi in alcune città italiane (Varese, Firenze e Lecce), sta per essere estesa a tutto il territorio nazionale (leggi: "
    Equitalia, rate da 50 euro al mese per tutti i debiti fino a 50mila euro").
  • Il fine è quello di favorire le rateizzazioni che per il gruppo rappresentano circa la metà degli incassi.

Pertanto, una volta ricevuta la cartella con il piano di rientro precompilato, spetterà al contribuente decidere se estinguere il proprio debito a rate, semplicemente sottoscrivendo la proposta e restituendola a Equitalia.

Si ricorda, peraltro, che in base alla riforma fiscale, per i debiti fino a 50mila euro la concessione della dilazione è automaticamente accordata su richiesta del contribuente e senza necessità di allegare documentazione, mentre per le morosità che superano tale importo, occorre attestare la situazione di temporanea difficoltà economica. Inoltre, l'ammissione al piano di rientro vale a sospendere ogni azione di riscossione coattiva.



Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

Chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia in caso di ritardo del tuo volo aereo

Ritardo del volo aereo: compensazione pecuniaria

In caso di ritardo del tuo volo aereo chiedi l’assistenza dei legali di Consumitalia. Otterrai una compensazione pecuniaria fino ad euro 600 oltre ad eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento in tempi brevissimi.

www.consumitalia.it

*Sentenza del Giudice di Pace di Bergamo nr.392/2016

La compagnia aerea Ryanair è stata condannata al risarcimento in favore di una passeggera al pagamento di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.

La passeggera si recava, infatti, in data 3 ottobre 2015 all’aeroporto di Bari onde imbarcarsi sul volo operato dalla Ryanair per Bergamo.

Per motivi non precisati il volo partiva e conseguentemente arrivava a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La Ryanair non forniva prova di alcuna circostanza eccezionale e, pertanto, il Giudice adito riconosceva all’attrice la compensazione pecuniaria di euro 250 oltre alle spese legali.

 

  • Pubblicato in Viaggi

Nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua: Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17

Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17: prima applicazione della nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua. 

Nel mese di marzo 2018 un utente si è rivolto alla nostra associazione di consumatori, presso la sede territoriale di Lecce coordinata e rappresentata dall’avv. Valeria Priore, specializzata nella tutela dei consumatori.

La vicenda 

Il sig. P.F. recatosi presso i nostri uffici lamentava di aver ricevuto, a conguaglio dei propri consumi, una fattura “di rettifica” da parte di Enel Energia per la somma di euro 1.664,79 per il periodo gennaio 2013/dicembre 2017, con scadenza 2 marzo 2018. 

Dall’esame della documentazione esibita la fattura appariva immediatamente illegittima per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2016, ai sensi della Delibera ARERA 97/18/COM del 22.2.2018 - legge nr. 205/17 (nuova prescrizione biennale sulle bollette luce, gas e acqua). La fattura ricevuta dal sig. P.F., infatti, veniva emessa da Enel Energia successivamente all’entrata in vigore, 01.01.2018, della predetta Legge che ha drasticamente ridotto il periodo di prescrizione per gli “arretrati” che i gestori dei servizi elettrici, idrici e gas possono richiedere a “conguaglio”. 

Se fino a tale data i fornitori di energia, acqua e gas potevano chiedere conguagli risalenti fino a cinque anni prima, a partire dall’entrata in vigore della nuova Legge devono limitarsi a riconteggiare soltanto i due anni precedenti.

Altresì la richiesta della società Enel Energia si poneva in contrasto con le norme del Codice del Consumo (D. Lgs. N. 206/05) sulle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione. 

La sede territoriale di Consumitalia-Lecce, rappresentata dall’avv. Valeria Priore per conto del proprio assistito, inoltrava tempestivamente apposito reclamo chiedendo, pertanto, l’applicazione della nuova normativa in vigore, eccependo la prescrizione di buona parte dell’importo richiesto. 

A seguito del reclamo Enel Energia accoglieva lo stesso, ricalcolando la fattura contestata e riconoscendo prescritta la somma di euro 1.048,79, senza dover intraprendere altre procedure né conciliative nè giudiziali e senza gravare, quindi, sulle finanze del consumatore.

L’efficacia e la tempestività dell’intervento, oltre al continuo aggiornamento sulle forme di tutela dei consumatori ed utenti, hanno consentito alla nostra Associazione di difendere pienamente e senza ulteriori spese i diritti dell’associato ottimizzando le risorse ed i risultati, evitandogli di subire un danno palesemente ingiusto. 

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Valeria Priore, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia-Lecce.

info e contatti:

Sede Territoriale: LECCE 

Indirizzo: via Duca d’Aosta, 19 - cap 73100 Lecce (LE)

Coordinatore e rappresentante: avv. Valeria Priore

Contatti: mobile +39 320  030 85 62 fax +39 0832  33 20 22

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.consumitalia.it

 

 

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A.

CAMBIO OPERATORE TELEFONICO: successo di Consumitalia nei confronti della Wind Tre S.p.A. 

Nel mese di maggio 2017 un consumatore si è rivolto alla nostra associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata attivazione dei servizi “Voce” e “Adsl” a seguito di migrazione telefonica dall’operatore di telefonia fissa F****** S.p.A. alla Wind Tre S.p.A.. Rappresentato e assistito dall'avv. Luca Sgueglia, specializzato nella tutela del consumatore, ha ottenuto un rimborso di circa € 1.600,00 oltre spese e competenze. 

La vicenda 

Il sig. ******* intestatario della linea telefonica nr. 0823 ** ** **, in data 07.02.2017 richiedeva sulla predetta utenza il passaggio dall’operatore telefonico F******* S.p.A. verso la compagnia telefonica Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e pertanto sottoscriveva contratto nr. 1******10. A seguito della predetta richiesta seguiva l’effettiva procedura di migrazione tra gli operatori telefonici interessati, ma la Wind Tre S.p.A. non poneva in essere le attività tecniche necessarie all’attivazione dei servizi stipulati e cui si era obbligata, determinando in pari data una mancanza totale di linea voce e connessione internet. Pertanto il sig. ********, per il tramite dell’associazione di consumatori “Consumitalia” (al quale si era rivolto per veder meglio tutelati i propri diritti), apriva una serie di reclami per l’immediata attivazione del servizio sottoscritto. La totale inadempienza nell’attivare i servizi contrattuali da parte della Wind Tre S.p.A. comportava una mancanza totale della linea voce e Adsl che si protraeva, per circa tre mesi, fino alla data in cui il sig. ******** stipulava ex novo una proposta di abbonamento con altra compagnia telefonica.

A seguito dei reclami effettuati ed alla luce del comportamento indifferente assunto dalla Wind Tre S.p.A., l’avv. Luca Sgueglia promuoveva la causa innanzi all’Autorità competente.

Alla fine della vicenda veniva riconosciuta la piena responsabilità della compagnia telefonica nel “non aver attivato” in favore del sig. ******* le prestazioni contrattuali sottoscritte.

L'avvocato Luca Sgueglia ha così commentato: “nel corso del giudizio sono emerse gravi responsabilità e inadempienze della Wind Tre S.p.A. a discapito esclusivo del sig. ******** che pertanto aveva pieno diritto ad essere indennizzato per tali fatti oltre ad essere rimborsato per le somme versate alla Wind Tre S.p.A. e non dovute per servizi mai attivati per circa tre mesi. Disagi che sono stati fonte di alterazioni comportamentali e debbono, pertanto, trovare una adeguata forma di tutela risarcitoria laddove vi è soprattutto una compromissione di valori costituzionalmente garantiti. L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e ricomprende anche le attività di svago, culturali, di intrattenimento, di relax che incidono, con modalità e gradi diversi, nella sfera psichica del soggetto leso. La tutela deve quindi ammettersi in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento è la diminuzione o privazione dei valori della persona (rapporti sociali, culturali, di intrattenimento o svago ”.

L'ennesima vittoria ottenuta da Consumitalia è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare. 

Consumitalia si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori. 

Congratulazioni per questo nuovo successo all’avv. Luca Sgueglia fondatore della nostra associazione.

www.consumitalia.it

info e contatti:

CONSUMITALIA 
 Via Messina, 37 - 81022 Casagiove (CE)
 ufficio e fax +39 0823 17 63 605  mobile +39 334 25 96 265
 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  - pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CONSUMITALIA - SEDE DI ARIANO IRPINO

Nell’ottica di un continuo miglioramento dei servizi e dell'assistenza offerta CONSUMITALIA è lieta di comunicare che dal 09.04.2018 è operativa e presente anche nell’area di ARIANO IRPINO (AV) e più precisamente nel comune di MELITO IRPINO (AV).

Pertanto tutti i cittadini del predetto comune e delle aree limitrofe località bisognosi di assistenza e tutela possono recarsi presso la nostra nuova sede e fare affidamento sulle competenze dei nostri consulenti.

 

La sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è ubicata nel comune di Melito Irpino (AV) alla Via Alcide De Gasperi nr. 3 coordinata e rappresentata dagli avv.ti Tonia Leone e Isabella Tammaro, specializzate nella tutela del consumatore.

La loro esperienza è un “valore aggiunto” per Consumitalia che esprime tutta la propria forza estendendo la propria tutela in aree con un alto tasso di contenziosi territoriali.

L’apertura della sede territoriale di ARIANO IRPINO (AV) è esplicativa della filosofia dell'associazione focalizzata sulla difesa del consumatore e sostenuta attraverso le competenze professionali dei propri rappresentanti.

La missione di Consumitalia è quella di porsi come nuova forma di difesa di tutti i consumatori al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali e collettivi, farli applicare e osservare.

L’associazione offre, attraverso le sue sedi e sportelli in via di espansione sul Territorio Nazionale, consulenza e assistenza a tutela dei consumatori.

Consumitalia  si avvale di esperti che curano e si occupano di tematiche specifiche per la difesa dei consumatori.

Pertanto diamo il benvenuto nel nostro team ai nuovi referenti: avv.ti Isabella Tammaro e Tonia Leone, congratulazioni per questo nuovo traguardo.

Che sia la partenza di un percorso florido e duraturo. 

CONTATTI:

Sede Territoriale: ARIANO IRPINO

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi, 3 - cap 83030 Melito Irpino (AV)

Coordinatore Territoriale: avv. Isabella Tammaro - contatti: +39 328 38 497 26

Coordinatore Territoriale: avv. Tonia Leone - contatti: +39 349 58 35 916

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Bonus nascita: dal 4 maggio le domande per gli 800 euro

Diventa operativo il bonus mamma domani (o bonus nascita) di 800 euro. Dal 4 maggio infatti si potranno presentare le domande all'Inps per ottenere il premio istituito dalla legge di bilancio 2017.

Il contributo viene erogato per ogni figlio nato, adottato o affidato, ma è riconosciuto (ovviamente in alternativa) a partire dal settimo mese di gravidanza. Il bonus sarà corrisposto dall'Inps per ogni "evento" verificatosi a partire dal 1° gennaio e la domanda va presentata entro un anno per via telematica oppure tramite i patronati. Il termine decorre dal 4 maggio, anche per le nascite (affidi o adozioni) avvenuti a partire dall'1 gennaio. 

Le indicazioni per ottenere il bonus sono contenute nella circolare Inps n. 78/2017 (qui sotto allegata) emanata ieri. Per tutte le altre indicazioni, l'ente rinvia alle circolari precedenti (n. 39/2017 e 61/2017).

Il premio mamma domani

Il bonus mamma domani, si ricorda, consiste in un premio di 800 euro per la nascita, l'adozione (o l'affido) di un minore, e prescinde dalla situazione reddituale.

Viene corrisposto dall'Inps in unica soluzione su domanda della gestante (a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza) ovvero della madre del minore, nato, adottato o affidato nel 2017.

I requisiti per ottenere il bonus nascita

La domanda va trasmessa all'Inps a partire dal 4 maggio prossimo, esclusivamente per via telematica, dalla donna gestante o dalla madre.

In sede di presentazione della domanda, precisa l'Inps, occorre specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);

- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;

- affidamento preadottivo nazionale internazionale.

Va presentata una domanda per ogni evento e quindi per ogni minore, nato, adottato o affidato. Se, ad esempio, è stata già presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, non dovrà presentarsi ulteriore domanda per l'evento nascita relativo allo stesso minore. Analogamente, il beneficio richiesto per l'affidamento di un minore non potrà essere nuovamente richiesto per la successiva adozione dello stesso.

Laddove, invece, vi sia parto plurimo, se la domanda è stata presentata al compimento del settimo mese, dovrà essere ripresentata dopo la nascita con l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per l'integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

Come presentare domanda per il bonus nascita

La domanda va presentata all'Inps esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- sul sito internet dell'istituto, tramite Pin dispositivo, accedendo all'apposita sezione (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla nascita);

- tramite Contact center integrato, al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- tramite enti di patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Sul sito Inps, inoltre, per facilitare la compilazione della domanda online, sarà reso disponibile un facsimile (nella sezione moduli) che ripropone le indicazioni per l'inserimento dei dati.

Termini di presentazione della domanda bonus nascita e documenti da allegare

La domanda, specifica l'Inps, può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017, per gli eventi sopradescritti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, e "improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento nascita/adozione".

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 4 maggio, il termine di un anno decorre a partire da tale ultima data.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno dovranno autocertificare il documento inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).

L'Inps, successivamente, effettuerà le verifiche sui titoli di soggiorno, potendo chiedere l'esibizione dei documenti in originale.

Alla domanda, in ogni caso, andranno allegati: il certificato di gravidanza in originale (o nei casi consentiti dalla legge in copia autentica), per le istanze presentate al compimento del 7° mese; ovvero, l'autocertificazione della madre in relazione al parto già avvenuto; o, ancora, i provvedimenti giudiziari, nel caso di affidamento e adozione.

Il pagamento del bonus nascita

Il premio verrà pagato dall'Inps nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (ossia tramite bonifico domiciliato; accredito su conto corrente; libretto postale; carta prepagata con Iban) su mezzo intestato allo stesso.

La misura del premio è pari a 800 euro per ogni evento e in relazione ad ogni figlio nato, affidato o adottato.

 

Circolare numero 61 del 16-03-2017

 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi 
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali 
Roma, 16/03/2017
Circolare n. 61
Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO:

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore  di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

   

Con riferimento alla circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono così riformulati:

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano  in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  •  residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie,  possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

 

Medical Malpractice: tutele, responsabilità e risarcimenti

La Tutela del paziente

Una problematica di rilevanza Nazionale. Consumitalia ne promuove la conoscenza e lo studio per giungere a prospettive di tutela sempre maggiori.
In collaborazione con l'università degli studi di Palermo l'avv. Sabrina Vecchio Verderame, coordinatrice e rappresentante della sede territoriale di Consumitalia Palermo 1, attraverso il sul intervento illustrerà come si articola questo diritto e su cosa dobbiamo fare per difenderlo.

Il convegno si terrà presso il Consorzio Universitario di Agrigento in data 27.10.2017 alle ore 10:00.

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